Art. 46.

      1. All'articolo 127 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 7, lettera a), le parole: «purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona» sono soppresse;

          b) il comma 8 è abrogato;

          c) al comma 11, le parole: «lire 200 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui».